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Corso di primo soccorso

Art. 37 dlgs 81/2008: obbligo per il datore di lavoro di formazione dei lavoratori. Chi deve farla? Come farla? Quando farla?

L’art. 37 del dlgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a provvedere alla formazione completa dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro. La mancata formazione dei lavoratori comporta per il datore di lavoro gravi conseguenze ed è sanzionata mediante ammenda o arresto.

Per evitare tali conseguenze ti fornisco:

  • tutte le informazioni di cui hai bisogno per adempiere all’obbligo (contenuti, soggetti destinatari e modalità di formazione);
  • un modello scaricabile in pdf con cui attesti l’avvenuta formazione;

Cosa prevede la formazione richiesta dall’art. 37 del dlgs 81/2008?

Il comma 1 dell’art. 37 stabilisce per il datore di lavoro l’obbligo di fornire una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza ai lavoratori e ai loro rappresentanti con particolare riferimento a:

  • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  • rischi riferiti alle mansioni svolte ed ai pericoli presenti negli ambienti di lavoro.

Al fine di fornire la giusta formazione è necessario quindi istituire dei corsi di formazione destinati ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai soggetti partecipi della sicurezza.

La normativa precisa inoltre che le competenze acquisite durante i corsi di aggiornamento devono essere rinnovate periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

Chi sono i destinatari della formazione?

Diversi sono i destinatari della formazione prevista dall’art. 37. In particolare l’articolo cita:

  • i dirigenti e i preposti (la figura che “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”);
  • i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  • i lavoratori già in organico privi di formazione e lavoratori assunti entro 60 gg.

L’art. 37 dlgs 81/2008 precisa inoltre che:

  • per i dirigenti e preposti è necessaria “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” (comma 7);
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) “ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi” (comma 10 e 11).

Quando deve avvenire la formazione sulla sicurezza sul lavoro?

Il comma 4 dell’art. 37 del Testo Unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008) specifica che la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire:

  • alla costituzione del rapporto di lavoro;
  • in occasione del cambiamento di mansione;
  • nel caso in cui vengano introdotte nel ciclo produttivo nuove attrezzature di lavoro o nuove sostanze o preparati pericolosi.

È inoltre espressamente precisato nell’articolo che la formazione deve essere svolta esclusivamente durante l’orario di lavoro e non deve comportare costi a carico dei dipendenti.

Come attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori?

Il dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro di verbalizzare tutte le azioni intraprese per migliorare le condizioni di sicurezza e tutelare la salute e l’integrità dei lavoratori.

In riferimento a quanto previsto dall’art 37 del dlgs 81/08, è necessario quindi redigere la dichiarazione artt. 36 e 37 dlgs 81/2008 che attesta quindi l’avvenuta formazione dei diversi soggetti previsti dall’articolo.


Formazione dirigenti, preposti e lavoratori

Di seguito ti riporto il dettaglio dei commi 7, 10 e 11 (art. 37) del dlgs 81/2008.

Comma 7 (formazione dei dirigenti e preposti)

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  1. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  2. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  3. valutazione dei rischi;
  4. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Comma 10 e 11 (formazione specifica del rappresentante dei lavoratori)

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

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